Art. 7.
(Misure in materia di trasporto innovativo).

      1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

 

Pag. 33


      2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.
      3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.
      4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

          a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

          b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

          c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

          d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

          e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

      5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.
      6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce

 

Pag. 34

titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.